La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 9 settembre 2025, non ha espresso il parere richiesto dal Ministero dell’istruzione e del merito sul testo delle Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, ma ha chiesto alcune informazioni integrative che, secondo me, possono solo valorizzare il lavoro finora svolto. Elenco in grassetto le principali richieste di integrazione, accompagnate da un mio breve commento.
- Evidenziare la coerenza con la normativa europea. Ampie argomentazioni in tal senso erano presenti nella versione iniziale del testo delle Indicazioni, ma furono sintetizzate per contenere l’estensione del documento che sarà usato dagli insegnanti; le argomentazioni si potrebbero ora riportare nella relazione illustrativa.
- Documentare meglio i costi previsti per l’innovazione. La spesa più consistente riguarderà l’aggiornamento degli insegnanti, ma non si tratta di una spesa aggiuntiva a quella già sostenuta annualmente, c’è solo l’indicazione di un tema su cui gli insegnanti dovranno potersi aggiornare. L’unica spesa aggiuntiva, agevolmente quantificabile, dovrebbe essere la retribuzione di un’ora settimanale di insegnamento opzionale del latino.
- Evidenziare il coordinamento con la normativa scolastica in vigore. È sufficiente una relazione tecnico-giuridica che evidenzi al Consiglio di Stato il coordinamento normativo che è stato attentamente curato ma che non è stato riportato nella sua integralità nella relazione illustrativa. Se si volesse, si potrebbe citare anche nel testo stesso delle Indicazioni qualche breve riferimento alle norme con cui esso è coordinato; per esempio, a proposito degli obiettivi generali, potrebbero bastare frasi del genere “essi costituiscono uno strumento fondamentale per guidare l’annuale progettazione educativo-didattica collegiale del consiglio di classe, la formulazione del sintetico giudizio intermedio e finale sul grado di sviluppo della maturazione complessiva dell’alunno (art. 2 del DLgs n. 62/2017) , la certificazione delle competenze dell’alunno alla fine di ognuno dei due gradi scolastici (DM 14/2024)”
- Analisi dell’impatto delle nuove Indicazioni. L’analisi dell’impatto dell’innovazione che si intende introdurre nella scuola è opportuna ma non è indispensabile. È possibile integrare la relazione del Ministero per il Consiglio di Stato con la definizione del campo di azione, con gli obiettivi emersi dalle consultazioni previe e con gli indicatori per la verifica del raggiungimento di tali obiettivi. Dalla documentazione raccolta dalla Commissione in oltre un anno di lavoro si possono estrapolare le integrazioni richieste.
- Chiarire il significato di alcuni costrutti adoperati. La richiesta del Consiglio di Stato offre l’opportunità di chiarire alcuni costrutti, che potrebbero non essere chiari non solo ai membri del Consiglio di Stato, ma anche a qualche insegnante. Per esempio, a proposito della valutazione degli obiettivi di apprendimento si potrebbe aggiungere al testo delle Indicazioni una frase come questa: “Per rendere valutabile un obiettivo di apprendimento, è necessario che esso sia formulato operativamente usando un verbo che descriva un’azione osservabile dell’alunno e dalla quale si possa indurre l’abilità cognitiva più coinvolta nel processo di apprendimento del segmento di sapere disciplinare racchiuso in quell’obiettivo; in questo modo i criteri di valutazione sono trasparenti, in quanto inclusi negli obiettivi programmati, e gli insegnanti possono usare delle prove di verifica (strutturate, semistrutturate o non strutturate) che rilevino insieme conoscenze e abilità. Periodicamente gli insegnanti devono valutare anche il grado di acquisizione delle competenze, disciplinari e interdisciplinari, con prove che consentano un bilancio complessivo del processo di sviluppo dell’alunno (compiti autentici, rubriche di valutazione, strumenti di osservazione in ambiente naturale, etc.)”.
- Spiegare il mancato riscontro del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. sull’insegnamento della Storia. Qualche motivazione pedagogica in più si potrebbe dare per giustificare la scelta di seguire un percorso cronologico scandito anno per anno, partendo dalla storia italiana e dei Paesi europei . In ogni caso è bene ricordare la non prescrittività, per gli insegnanti, della distribuzione dei periodi storici suggerita nelle Indicazioni.
- Tempistiche di adozione. È accettabile la richiesta di procedere con l’adozione simultanea delle Indicazioni nelle classi prime nell’a. s. 2026-27, per tutte le discipline.
- Chiarire i passaggi legati all’adeguamento dei libri di testo. La richiesta un po’ criptica del Consiglio di Stato potrebbe offrire al Ministero l’occasione per convocare in audizione le case editrici e raccogliere il loro parere, prima di preparare l’integrazione richiesta.
- Correggere alcuni refusi. Nel recepire positivamente la richiesta del Consiglio di Stato, il Ministero potrebbe procedere di sua iniziativa ad ulteriori correzioni formali e linguistiche.
- Motivazioni del rinnovo delle Indicazioni del 2012. Risulta difficilmente comprensibile la richiesta di spiegare ora perché le Indicazioni del 2012 non erano più adeguate per affrontare i cambiamenti epocali segnalati nella premessa culturale generale. Che le Indicazioni del 2012 richiedessero una profonda revisione, era già chiaro prima che fosse istituita la commissione per la stesura di nuove Indicazioni. Giustamente infatti la normativa in vigore da circa venti anni obbliga il Ministero a rivedere le Indicazioni Nazionali ogni cinque anni. Tuttavia, in spirito di collaborazione istituzionale tra due organi dello Stato, dagli esiti del lavoro previo svolto dalla Commissione si può ricavare ampia documentazione da inoltrare al Consiglio di Stato che chiede dati o analisi concrete.
Giuseppe Zanniello